LADI1 Art. 66c - Ammontare e durata degli assegni di formazione

Einleitung zur Rechtsnorm LADI1:



Art. 66c LADI1 dal 2024

Art. 66c Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) drucken

Art. 66c (1) Ammontare e durata degli assegni di formazione

1 Il datore di lavoro paga al lavoratore gli assegni di formazione e un salario pari almeno al salario ottenuto durante una formazione professionale di base corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sugli assegni di formazione e sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico. (2)

2 Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

3 La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale. (2)

4 Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata. (4)

(1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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