LAVS Art. 66 - Gestione dei rischi e della qualità, sistema di controllo interno

Einleitung zur Rechtsnorm LAVS:



Art. 66 LAVS dal 2025

Art. 66 Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) drucken

Art. 66 (1) Gestione dei rischi e della qualità, sistema di controllo interno

1 Le casse di compensazione identificano, limitano e sorvegliano i principali rischi (gestione dei rischi).

2 Esse applicano un sistema di gestione della qualità e istituiscono un sistema di controllo interno della propria attività. Entrambi i sistemi sono adeguati alle dimensioni delle casse e al volume dei loro compiti.

3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sui requisiti minimi richiesti per la gestione dei rischi, la gestione della qualità e il sistema di controllo interno.

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

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