Art. 65c LPP dal 2023
Art. 65c (1) Copertura insufficiente temporanea
1 È ammessa una copertura insufficiente temporanea, e dunque una deroga temporanea al principio della garanzia da offrire in ogni tempo secondo l’articolo 65 capoverso 1, se:a. è garantito che le prestazioni nell’ambito della presente legge possono essere effettuate quando sono esigibili (art. 65 cpv. 2); eb. l’istituto di previdenza prende misure atte a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.
2 In caso di copertura insufficiente, l’istituto di previdenza deve informare l’autorit? di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito all’entit? e alle cause di tale insufficienza e alle misure prese.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2004 4635]; [FF 2003 5557]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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