OR Art. 653t -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 653t OR dal 2023

Art. 653t Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 653t 2. Basi statutarie (1)

1 Se è introdotto un margine di variazione del capitale, lo statuto deve indicare:

  • 1. il limite superiore e il limite inferiore di tale margine;
  • 2. la data in cui scade l’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di modificare il capitale azionario;
  • 3. le restrizioni, gli oneri e le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;
  • 4. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni o buoni di partecipazione;
  • 5. in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;
  • 6. ogni limitazione della trasferibilit delle nuove azioni nominative;
  • 7. ogni limitazione o soppressione del diritto d’opzione o i gravi motivi per i quali il consiglio d’amministrazione può limitare o sopprimere tale diritto, come pure la destinazione dei diritti d’opzione non esercitati o soppressi;
  • 8. le condizioni per l’esercizio di diritti d’opzione acquistati contrattualmente;
  • 9. l’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione di aumentare il capitale con capitale condizionale e le indicazioni di cui all’articolo 653b;
  • 10. l’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione di emettere un capitale di partecipazione.
  • 2 Scaduta la durata di validit dell’autorizzazione, il consiglio d’amministrazione abroga le disposizioni statutarie relative al margine di variazione del capitale.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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