OR Art. 653t -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 653t OR dal 2023
Art. 653t 2. Basi statutarie (1)
1 Se è introdotto un margine di variazione del capitale, lo statuto deve indicare:1. il limite superiore e il limite inferiore di tale margine;2. la data in cui scade l’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di modificare il capitale azionario;3. le restrizioni, gli oneri e le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;4. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni o buoni di partecipazione;5. in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;6. ogni limitazione della trasferibilit delle nuove azioni nominative;7. ogni limitazione o soppressione del diritto d’opzione o i gravi motivi per i quali il consiglio d’amministrazione può limitare o sopprimere tale diritto, come pure la destinazione dei diritti d’opzione non esercitati o soppressi;8. le condizioni per l’esercizio di diritti d’opzione acquistati contrattualmente;9. l’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione di aumentare il capitale con capitale condizionale e le indicazioni di cui all’articolo 653b;10. l’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione di emettere un capitale di partecipazione.
2 Scaduta la durata di validit dell’autorizzazione, il consiglio d’amministrazione abroga le disposizioni statutarie relative al margine di variazione del capitale.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
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