Art. 652b (1)
1 Ogni azionista ha diritto alla parte delle nuove azioni emesse che corrisponde alla sua partecipazione anteriore.
2 La deliberazione dell’assemblea generale di aumentare il capitale azionario può limitare o sopprimere il diritto d’opzione soltanto per gravi motivi. Sono gravi motivi segnatamente l’assunzione di imprese, parti d’impresa o partecipazioni, nonché la compartecipazione dei lavoratori. (2)
3 La societ? non può, in seguito a limitazione statutaria della trasferibilit? delle azioni nominative, impedire l’esercizio del diritto di acquistare azioni all’azionista cui lo abbia concesso.
4 Nessuno dev’essere avvantaggiato o svantaggiato in modo incongruo dalla limitazione o soppressione del diritto d’opzione o dalla fissazione del prezzo d’emissione. (3)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).