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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)

Art. 652b OR dal 2023

Art. 652b Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 652b (1)

1 Ogni azionista ha diritto alla parte delle nuove azioni emesse che corrisponde alla sua partecipazione anteriore.

2 La deliberazione dell’assemblea generale di aumentare il capitale azionario può limitare o sopprimere il diritto d’opzione soltanto per gravi motivi. Sono gravi motivi segnatamente l’assunzione di imprese, parti d’impresa o partecipazioni, nonché la compartecipazione dei lavoratori. (2)

3 La societ? non può, in seguito a limitazione statutaria della trasferibilit? delle azioni nominative, impedire l’esercizio del diritto di acquistare azioni all’azionista cui lo abbia concesso.

4 Nessuno dev’essere avvantaggiato o svantaggiato in modo incongruo dalla limitazione o soppressione del diritto d’opzione o dalla fissazione del prezzo d’emissione. (3)

(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ? anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ? anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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