Art. 651a CCS dal 2022

Art. 651a c. Animali domestici (1)
1 Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, in caso di litigio il tribunale ne attribuisce la propriet esclusiva alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore dal profilo della protezione degli animali.
2 Il giudice può obbligare la parte a cui è attribuito l’animale a versare un adeguato indennizzo alla controparte; egli ne determina liberamente l’ammontare secondo il suo apprezzamento.
3 Il tribunale adotta le necessarie misure provvisionali, segnatamente in relazione alla sistemazione provvisoria dell’animale.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.