Art. 64c Esame della liberazione dall’internamento a vita e liberazione condizionale (1)
1 In caso di internamento a vita secondo l’articolo 64 capoverso 1bis, l’autorit? competente esamina, d’ufficio o su richiesta, se vi sono nuove conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l’autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettivit? . Essa decide fondandosi sul rapporto della commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneit? alla terapia dei criminali internati a vita.
2 Se conclude che l’autore può essere curato, l’autorit? competente gli propone un trattamento. Tale trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Le disposizioni in materia di esecuzione dell’internamento a vita restano applicabili fino alla soppressione dell’internamento secondo il capoverso 3.
3 Se il trattamento dimostra che la pericolosit? dell’autore è diminuita in maniera considerevole e può essere ridotta al punto che costui non costituisca più un pericolo per la collettivit? , il giudice sopprime l’internamento a vita e ordina che sia eseguita in un’istituzione chiusa una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59–61.
4 Il giudice può liberare condizionalmente l’autore dall’internamento a vita se costui non costituisce più un pericolo per la collettivit? per et? avanzata, grave malattia o altro motivo. La liberazione condizionale è retta dall’articolo 64a.
5 La soppressione dell’internamento a vita e la liberazione condizionale competono al giudice che ha ordinato l’internamento a vita. Egli decide fondandosi sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l’autore.
6 I capoversi 1 e 2 si applicano anche durante l’esecuzione della pena detentiva che precede l’internamento a vita. La soppressione dell’internamento a vita secondo il capoverso 3 è possibile al più presto quando l’autore ha espiato due terzi della pena o quindici anni di pena detentiva a vita.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
BE | BK 2018 182 | Verlängerung Sicherheitshaft | Beschwerde; Sicherheit; Beschwerdeführer; Sicherheitshaft; Zwangsmassnahmen; Zwangsmassnahmengericht; Massnahme; Verlängerung; Gutachten; Sachen; Beschwerdekammer; Entscheid; Recht; Verfahren; Rechtlich; Beschluss; Stationäre; Therapeutische; Vollzugsrechtliche; Gutachtens; Rückfall; Vollzug; Verwahrung; Aufrechterhaltung; Beschwerdeverfahren; Erheblich; Vollzugs; Anordnung |