E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Codice penale svizzero (CPS)

Art. 64c CPS dal 2023

Art. 64c Codice penale svizzero (CPS) drucken

Art. 64c Esame della liberazione dall’internamento a vita e liberazione condizionale (1)

1 In caso di internamento a vita secondo l’articolo 64 capoverso 1bis, l’autorit? competente esamina, d’ufficio o su richiesta, se vi sono nuove conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l’autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettivit? . Essa decide fondandosi sul rapporto della commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneit? alla terapia dei criminali internati a vita.

2 Se conclude che l’autore può essere curato, l’autorit? competente gli propone un trattamento. Tale trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Le disposizioni in materia di esecuzione dell’internamento a vita restano applicabili fino alla soppressione dell’internamento secondo il capoverso 3.

3 Se il trattamento dimostra che la pericolosit? dell’autore è diminuita in maniera considerevole e può essere ridotta al punto che costui non costituisca più un pericolo per la collettivit? , il giudice sopprime l’internamento a vita e ordina che sia eseguita in un’istituzione chiusa una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59–61.

4 Il giudice può liberare condizionalmente l’autore dall’internamento a vita se costui non costituisce più un pericolo per la collettivit? per et? avanzata, grave malattia o altro motivo. La liberazione condizionale è retta dall’articolo 64a.

5 La soppressione dell’internamento a vita e la liberazione condizionale competono al giudice che ha ordinato l’internamento a vita. Egli decide fondandosi sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l’autore.

6 I capoversi 1 e 2 si applicano anche durante l’esecuzione della pena detentiva che precede l’internamento a vita. La soppressione dell’internamento a vita secondo il capoverso 3 è possibile al più presto quando l’autore ha espiato due terzi della pena o quindici anni di pena detentiva a vita.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Art. 64c Codice penale svizzero (StGB) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
BEBK 2018 182Verlängerung SicherheitshaftBeschwerde; Sicherheit; Beschwerdeführer; Sicherheitshaft; Zwangsmassnahmen; Zwangsmassnahmengericht; Massnahme; Verlängerung; Gutachten; Sachen; Beschwerdekammer; Entscheid; Recht; Verfahren; Rechtlich; Beschluss; Stationäre; Therapeutische; Vollzugsrechtliche; Gutachtens; Rückfall; Vollzug; Verwahrung; Aufrechterhaltung; Beschwerdeverfahren; Erheblich; Vollzugs; Anordnung
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz