LPP Art. 64c - Spese

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 64c LPP dal 2022

Art. 64c Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 64c (1) Spese

1 Le spese della Commissione e della sua segreteria sono coperte da:

  • a. una tassa di vigilanza annuale;
  • b. emolumenti per decisioni e servizi.
  • 2 La tassa di vigilanza annuale è riscossa:

  • a. (2) presso le autorit di vigilanza, in funzione del numero di istituti di previdenza soggetti alla vigilanza nonché del numero degli assicurati attivi e del numero delle rendite versate;
  • b. presso il fondo di garanzia, l’istituto collettore e le fondazioni d’investimento, in base al patrimonio e, se del caso, al numero di patrimoni separati (3) .
  • 3 Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti.

    4 Le autorit di vigilanza addossano agli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza le tasse dovute secondo il capoverso 2 lettera a. (4)

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
    (2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6337; FF 2016 6149 7331).
    (3) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
    (4) Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6337; FF 2016 6149 7331).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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