OR Art. 644 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 644 OR dal 2023

Art. 644 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 644

1 Le azioni emesse prima dell’iscrizione della societ nel registro di commercio sono nulle; la nullit non influisce sugli obblighi derivanti dalla loro sottoscrizione. (1)

2 Chi emette azioni prima dell’iscrizione risponde d’ogni danno derivato dall’emissione.

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Anwendung im Bundesstrafgericht

BSGLeitsatzSchlagwörter
RP.2012.14Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Italien. Herausgabe von Vermögenswerten (Art. 74a IRSG). Unentgeltliche Rechtspflege (Art. 65 VwVG).Recht; Vermögenswerte; Rechtshilfe; Vermögenswerten; Staat; Akten; Urteil; Einziehung; Beschwerdekammer; Staatsanwaltschaft; Herausgabe; Bundesstrafgericht; Entscheid; Basel-Stadt; Zusammenhang; Italien; Konten; Gericht; Bundesstrafgerichts; Verfahren; Wucher; Justiz; Taten; Sachen; Wuchers; Sinne; Codice; Handlung