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Legge sulla fusione (LFus)

Art. 64 LFus dal 2023

Art. 64 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 64 Decisione di trasformazione e iscrizione nel registro di commercio Decisione di trasformazione

1 L’organo superiore di direzione o di amministrazione delle societ? di capitali, delle societ? cooperative e delle associazioni deve sottoporre il progetto di trasformazione all’assemblea generale per decisione. Occorrono le seguenti maggioranze:

  • a. per le societ? anonime e le societ? in accomandita per azioni, almeno due terzi dei voti attribuiti alle azioni rappresentate all’assemblea generale e la maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni rappresentate; se, a seguito della trasformazione della societ? in una societ? a garanzia limitata, è introdotto l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire altre prestazioni personali, occorre l’approvazione di tutti i soci che ne sono interessati;
  • b. in caso di trasformazione di una societ? di capitali in una societ? cooperativa, l’approvazione di tutti i soci;
  • c. (1) per le societ? a garanzia limitata, almeno due terzi dei voti rappresentati all’assemblea generale e la maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto;
  • d. per le societ? cooperative, almeno due terzi dei voti emessi o, in caso di introduzione o di estensione dell’obbligo di effettuare versamenti suppletivi, dell’obbligo di fornire altre prestazioni personali oppure delle responsabilit? personali, almeno tre quarti dei soci;
  • e. per le associazioni, almeno tre quarti dei membri presenti all’assemblea generale.
  • 2 Nelle societ? in nome collettivo o in accomandita, il progetto di trasformazione dev’essere approvato da tutti i soci. Il contratto di societ? può tuttavia prevedere che sia sufficiente l’approvazione di almeno tre quarti dei soci.

    (1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della societ? a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societ? anonima, della societ? cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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