Art. 64 LSerFi dal 2024

Art. 64 Pubblicazione Prospetto per valori mobiliari
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2 Se una categoria di titoli di partecipazione di un emittente è ammessa per la prima volta al commercio presso una sede di negoziazione, il prospetto è messo a disposizione almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell’offerta.
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4 Se il prospetto è pubblicato in forma elettronica, su richiesta sono messe a disposizione gratuitamente copie cartacee.
5 L’organo di verifica iscrive i prospetti approvati in un elenco che rende disponibile per 12 mesi.
6 Se il prospetto è redatto sotto forma di più documenti distinti o se contiene un rimando, i documenti e le indicazioni che compongono il prospetto possono essere pubblicati separatamente. I singoli documenti sono messi gratuitamente a disposizione degli investitori. In ogni singolo documento è indicato dove si possono ottenere gli altri documenti che, insieme a tale documento, formano il prospetto completo.
7 Il tenore e la veste del prospetto e dei supplementi, pubblicati o messi a disposizione del pubblico, corrispondono in ogni momento alla versione depositata presso l’organo di verifica.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.