LSerFi Art. 64 - Prospetto per valori mobiliari

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 64 LSerFi dal 2024

Art. 64 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 64 Pubblicazione Prospetto per valori mobiliari

1 L’offerente di valori mobiliari o la persona che ne chiede l’ammissione al commercio:

  • a. deposita il prospetto presso l’organo di verifica dopo la sua approvazione;
  • b. pubblica il prospetto al più tardi al momento dell’apertura dell’offerta pubblica o dell’ammissione al commercio dei relativi valori mobiliari.
  • 2 Se una categoria di titoli di partecipazione di un emittente è ammessa per la prima volta al commercio presso una sede di negoziazione, il prospetto è messo a disposizione almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell’offerta.

    3 Il prospetto può essere pubblicato:

  • a. in uno o più giornali con una diffusione consona all’emissione o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio;
  • b. quale documento cartaceo messo a disposizione gratuitamente presso la sede dell’emittente o presso l’organo responsabile dell’emissione;
  • c. in forma elettronica sul sito Internet dell’emittente, del garante, del prestatore di cauzioni, della sede di negoziazione o dell’organo responsabile dell’emissione; o
  • d. in forma elettronica sul sito Internet dell’organo di verifica.
  • 4 Se il prospetto è pubblicato in forma elettronica, su richiesta sono messe a disposizione gratuitamente copie cartacee.

    5 L’organo di verifica iscrive i prospetti approvati in un elenco che rende disponibile per 12 mesi.

    6 Se il prospetto è redatto sotto forma di più documenti distinti o se contiene un rimando, i documenti e le indicazioni che compongono il prospetto possono essere pubblicati separatamente. I singoli documenti sono messi gratuitamente a disposizione degli investitori. In ogni singolo documento è indicato dove si possono ottenere gli altri documenti che, insieme a tale documento, formano il prospetto completo.

    7 Il tenore e la veste del prospetto e dei supplementi, pubblicati o messi a disposizione del pubblico, corrispondono in ogni momento alla versione depositata presso l’organo di verifica.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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