Art. 63 Dell’udienza Pubblicit? delle udienze
1. L’udienza è pubblica, a meno che, in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, la Camera non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali, sia d’ufficio, sia su istanza di una parte o d’ogni altra persona interessata.2. L’accesso all’aula d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante la totalit? o una parte dell’udienza, nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una societ? democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della sfera privata delle parti in causa, o nella misura ritenuta strettamente necessaria dalla Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicit? potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.3. Ogni richiesta d’udienza a porte chiuse formulata in conformit? al paragrafo 1 del presente articolo deve essere motivata e deve indicare se riguarda l’integralit? o soltanto una parte del dibattimento.