E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD)

Art. 63 REDD dal 2022

Art. 63 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 63 Dell’udienza Pubblicit? delle udienze

1. L’udienza è pubblica, a meno che, in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, la Camera non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali, sia d’ufficio, sia su istanza di una parte o d’ogni altra persona interessata.2. L’accesso all’aula d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante la totalit? o una parte dell’udienza, nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una societ? democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della sfera privata delle parti in causa, o nella misura ritenuta strettamente necessaria dalla Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicit? potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.3. Ogni richiesta d’udienza a porte chiuse formulata in conformit? al paragrafo 1 del presente articolo deve essere motivata e deve indicare se riguarda l’integralit? o soltanto una parte del dibattimento.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz