Art. 63 REDD dal 2022

Art. 63 Dell’udienza Pubblicit delle udienze
1. L’udienza è pubblica, a meno che, in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, la Camera non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali, sia d’ufficio, sia su istanza di una parte o d’ogni altra persona interessata.2. L’accesso all’aula d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante la totalit o una parte dell’udienza, nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una societ democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della sfera privata delle parti in causa, o nella misura ritenuta strettamente necessaria dalla Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicit potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.3. Ogni richiesta d’udienza a porte chiuse formulata in conformit al paragrafo 1 del presente articolo deve essere motivata e deve indicare se riguarda l’integralit o soltanto una parte del dibattimento.
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