Art. 63 LAMaI dal 2025

Art. 63 Indennizzo di terzi
1 L’assicuratore versa un congruo indennizzo per l’associazione di datori di lavoro o di lavoratori oppure per un’autorità d’assistenza che assumono compiti nell’ambito dell’esecuzione dell’assicurazione malattie. In deroga all’articolo 28 capoverso 1 LPGA (1) , tale norma è applicabile anche se questi sono assunti da un datore di lavoro. (2)
2 Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dell’indennizzo di cui al capoverso 1.
(1) RS 830.1(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
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