LPPC Art. 63 - Permessi di costruzione

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 63 LPPC dal 2023

Art. 63 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 63 Permessi di costruzione

1 I permessi di costruzione per edifici abitativi, case di cura e ospedali possono essere accordati soltanto dopo che gli organi competenti hanno deciso in merito all’obbligo di costruire un rifugio.

2 Per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di costruzione dei rifugi, i Cantoni possono esigere che il committente dell’opera fornisca una garanzia.


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