Art. 62 ORC dal 2025
Art. 62 (1) Rinuncia a una revisione limitata
1 Le società anonime che non eseguono la revisione ordinaria o limitata forniscono all’ufficio del registro di commercio, insieme alla notificazione per l’iscrizione della rinuncia, una dichiarazione dalla quale risulta che:a. la società non adempie le condizioni per essere soggetta alla revisione ordinaria;b. la società non vanta più di 10 posti a tempo pieno in media all’anno;c. tutti gli azionisti hanno rinunciato a una revisione limitata.
2 Tale dichiarazione stabilisce la data di inizio dell’esercizio a partire dal quale vale la rinuncia ed è firmata da almeno un membro del consiglio d’amministrazione. Sono allegati alla dichiarazione i documenti seguenti o una copia degli stessi:a. il conto annuale dell’ultimo esercizio concluso approvato dall’assemblea generale;b. il verbale riguardante l’approvazione del conto annuale o un estratto dello stesso;c. se del caso, la relazione di revisione concernente l’ultimo esercizio concluso; ed. le dichiarazioni di rinuncia degli azionisti o il verbale determinante dell’assemblea generale.
3 La dichiarazione può essere consegnata già al momento della costituzione.
4 Se del caso, il consiglio d’amministrazione adegua gli statuti e notifica la cancellazione o l’iscrizione dell’ufficio di revisione all’ufficio del registro di commercio.
5 L’ufficio del registro di commercio ingiunge alla società di rinnovare la dichiarazione di rinuncia o di designare un ufficio di revisione, se:a. riceve dalle autorità fiscali cantonali la comunicazione che una società non ha prodotto i suoi conti annuali (art. 112 cpv. 4 della legge federale del 14 dicembre 1990 (2) sull’imposta federale diretta [LIFD]); ob. determinate circostanze lasciano presumere che i presupposti per la rinuncia a una revisione limitata non siano più adempiuti.
6 Se la società non rinnova la dichiarazione di rinuncia o non notifica l’iscrizione di un ufficio di revisione, l’ufficio del registro di commercio deferisce il caso al giudice (art. 939 CO).
7 Se in seguito a una diffida secondo il capoverso 5 lettera a la società produce i conti annuali conformemente al capoverso 2 lettera a, l’ufficio del registro di commercio li trasmette alle autorità fiscali (art. 112 cpv. 1 LIFD).
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2023 634]).
(2) [RS 642.11]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.