ORC Art. 62 - Rinuncia a una revisione limitata

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 62 ORC dal 2025

Art. 62 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 62 (1) Rinuncia a una revisione limitata

1 Le società anonime che non eseguono la revisione ordinaria o limitata forniscono all’ufficio del registro di commercio, insieme alla notificazione per l’iscrizione della rinuncia, una dichiarazione dalla quale risulta che:

  • a. la società non adempie le condizioni per essere soggetta alla revisione ordinaria;
  • b. la società non vanta più di 10 posti a tempo pieno in media all’anno;
  • c. tutti gli azionisti hanno rinunciato a una revisione limitata.
  • 2 Tale dichiarazione stabilisce la data di inizio dell’esercizio a partire dal quale vale la rinuncia ed è firmata da almeno un membro del consiglio d’amministrazione. Sono allegati alla dichiarazione i documenti seguenti o una copia degli stessi:

  • a. il conto annuale dell’ultimo esercizio concluso approvato dall’assemblea generale;
  • b. il verbale riguardante l’approvazione del conto annuale o un estratto dello stesso;
  • c. se del caso, la relazione di revisione concernente l’ultimo esercizio concluso; e
  • d. le dichiarazioni di rinuncia degli azionisti o il verbale determinante dell’assemblea generale.
  • 3 La dichiarazione può essere consegnata già al momento della costituzione.

    4 Se del caso, il consiglio d’amministrazione adegua gli statuti e notifica la cancellazione o l’iscrizione dell’ufficio di revisione all’ufficio del registro di commercio.

    5 L’ufficio del registro di commercio ingiunge alla società di rinnovare la dichiarazione di rinuncia o di designare un ufficio di revisione, se:

  • a. riceve dalle autorità fiscali cantonali la comunicazione che una società non ha prodotto i suoi conti annuali (art. 112 cpv. 4 della legge federale del 14 dicembre 1990 (2) sull’imposta federale diretta [LIFD]); o
  • b. determinate circostanze lasciano presumere che i presupposti per la rinuncia a una revisione limitata non siano più adempiuti.
  • 6 Se la società non rinnova la dichiarazione di rinuncia o non notifica l’iscrizione di un ufficio di revisione, l’ufficio del registro di commercio deferisce il caso al giudice (art. 939 CO).

    7 Se in seguito a una diffida secondo il capoverso 5 lettera a la società produce i conti annuali conformemente al capoverso 2 lettera a, l’ufficio del registro di commercio li trasmette alle autorità fiscali (art. 112 cpv. 1 LIFD).

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).
    (2) RS 642.11

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    139 III 449 (4A_206/2013)Verzicht auf die eingeschränkte Revision gemäss Art. 727a Abs. 2 OR (Opting-out). Voraussetzungen des Verzichts auf die eingeschränkte Revision (E. 2.1, 2.3.1 und 2.3.3); Belege zum Nachweis dieser Voraussetzungen (E. 2.3.2 und 2.3.4) Handelsregister; Revision; Opting-out; HRegV; Handelsregisteramt; Jahresrechnung; Gesellschaft; Voraussetzung; Revisor; Verzicht; Voraussetzungen; Prüfungsbericht; Eintrag; Revisionsstelle; Opting-outs; Vorinstanz; Beleg; Eintragung; Anmeldung; Revisors; Bilanz; Belege; Urteil; Kantons; Unterlagen; Geschäftsjahr; Verzichts