Art. 62 LPPC dal 2023
Art. 62 Gestione della costruzione di rifugi, utilizzazione e ammontare dei contributi sostitutivi
1 I Cantoni gestiscono la costruzione di rifugi per garantire un’offerta sufficiente di posti protetti ripartiti in modo adeguato.
2 I contributi sostitutivi di cui all’articolo 61 capoversi 1 e 2 spettano ai Cantoni.
3 I contributi sostitutivi sono destinati al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni e al rimodernamento dei rifugi pubblici e privati. I fondi rimanenti possono essere utilizzati esclusivamente per:a. il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione per scopi legati alla protezione civile;b. lo smantellamento di impianti di protezione che continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile (art. 91 cpv. 3);c. l’acquisizione di materiale secondo l’articolo 92 lettera c;d. il controllo periodico dei rifugi;e. la copertura dei costi derivanti dall’amministrazione del fondo dei contributi sostitutivi;f. l’adempimento di compiti d’istruzione nell’ambito della protezione civile.
4 Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, l’ammontare dei contributi sostitutivi e l’utilizzazione dei fondi rimanenti (cpv. 3).
5 Su domanda, i Cantoni rendono conto all’UFPP dell’utilizzazione dei contributi sostitutivi.
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