Art. 60b CPM dal 2025

Art. 60b Inapplicabilità o applicabilità condizionale
1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 36 e 37), sull’espulsione (art. 49a–49c) e sulla responsabilità dell’impresa (art. 59a e 59b) non sono applicabili alle contravvenzioni. (1)
2 Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
3 Le misure privative della libertà (art. 59–61 e 64 del Codice penale svizzero (2) ), linterdizione di esercitare unattività (art. 50), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 50b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 50f) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).(2) RS 311.0
(3) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare unattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
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