LPPC Art. 6 - Compiti generali

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 6 LPPC dal 2025

Art. 6 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 6 Compiti della Confederazione Compiti generali

1 La Confederazione provvede a coordinare le attività delle organizzazioni partner e ad assicurare la collaborazione di queste ultime con le altre autorità e gli altri enti del settore della politica di sicurezza.

2 Il Consiglio federale stabilisce le misure che devono essere adottate a protezione dei beni culturali nel settore delle costruzioni e delle relative installazioni nella prospettiva di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati.

3 Il Consiglio federale adotta misure volte a rafforzare la protezione della popolazione in caso di conflitti armati.


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