Art. 59d LADI1 dal 2024

Art. 59d (1) Prestazioni per persone che non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate
1 Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all’indennit di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all’articolo 59cbis capoverso 3 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un’attivit lucrativa dipendente.
2 I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui al capoverso 1 sono assunti in parti uguali dall’assicurazione e dai Cantoni.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.