LADI1 Art. 59cbis - Competenza e procedura

Einleitung zur Rechtsnorm LADI1:



Art. 59cbis LADI1 dal 2024

Art. 59cbis Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) drucken

Art. 59c (1) Competenza e procedura

1 Le domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro devono essere previamente presentate con motivazione al servizio competente.

2 Il servizio competente decide in merito alle domande di sussidio relative a provvedimenti speciali di cui agli articoli 65–71d e alle domande relative a provvedimenti individuali di formazione.

3 Trasmette all’ufficio di compensazione le domande relative a provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione, con il suo parere. L’Ufficio di compensazione decide in merito alla concessione di sussidi. Presenta periodicamente un rapporto alla commissione di sorveglianza.

4 Se un provvedimento inerente al mercato del lavoro è organizzato a livello nazionale, la domanda di sussidio deve essere presentata direttamente all’ufficio di compensazione.

5 Il Consiglio federale può autorizzare l’ufficio di compensazione a delegare ai servizi competenti la decisione in merito alle domande di sussidio per provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione fino a un importo massimo da esso fissato. A tal fine, può emanare direttive per il controllo di qualit dei provvedimenti di formazione.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

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