LADI1 Art. 59b -
Art. 59b LADI1 dal 2024

Art. 59b (1)
1 L’assicurazione versa agli assicurati indennit giornaliere per i giorni durante i quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare un’attivit lucrativa indipendente secondo l’articolo 71a.
2 Il Consiglio federale fissa un’indennit giornaliera minima per gli assicurati che partecipano a un programma di occupazione ai sensi dell’articolo 64a capoverso 1 lettera a o b con una quota di formazione del 40 per cento al massimo. Se la quota di formazione è inferiore al 100 per cento, l’indennit giornaliera minima è ridotta in proporzione.
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