CPM Art. 59a -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 59a CPM dal 2025

Art. 59a Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 59a Della responsabilità dell’impresa Punibilità

1 Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.

2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 141 o 141a, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell’impresa.

4 Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:

  • a. le persone giuridiche di diritto privato;
  • b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
  • c. le società;
  • d. le ditte individuali.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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