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Codice penale militare (CPM)

Art. 59a CPM dal 2023

Art. 59a Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 59a Capo sesto: Della responsabilit? dell’impresa Punibilit?

1 Se in un’impresa, nell’esercizio di attivit? commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.

2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 141 o 141a, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilit? delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravit? del reato, della gravit? delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacit? economica dell’impresa.

4 Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:

  • a. le persone giuridiche di diritto privato;
  • b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
  • c. le societ? ;
  • d. le ditte individuali.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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