Art. 59a Capo sesto: Della responsabilit? dell’impresa
1 Se in un’impresa, nell’esercizio di attivit? commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.
2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 141 o 141a, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilit? delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.
3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravit? del reato, della gravit? delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacit? economica dell’impresa.
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