Art. 58c LAMaI dal 2025
Art. 58c (1) Compiti e competenze della Commissione federale per la qualità
1 La Commissione federale per la qualità ha i compiti e le competenze seguenti:a. presta consulenza al Consiglio federale, ai Cantoni, ai fornitori di prestazioni e agli assicuratori in materia di coordinamento delle misure di sviluppo della qualità;b. incarica terzi di elaborare nuovi indicatori della qualità e di sviluppare gli indicatori esistenti; rivolge raccomandazioni alle autorità sugli indicatori da utilizzare;c. esamina i rapporti di cui all’articolo 58a capoverso 2 lettera g presentati dalle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori e sottopone loro raccomandazioni in materia di sviluppo della qualità;d. presta consulenza al Consiglio federale per la definizione delle misure da esso previste in virtù degli articoli 58a e 58h;e. incarica terzi di condurre studi e verifiche sistematici;f. incarica terzi di condurre programmi nazionali di sviluppo della qualità, di assicurare l’identificazione e l’analisi dei rischi per la sicurezza del paziente, di adottare misure per la loro riduzione e di assicurare lo sviluppo di metodi intesi a promuovere la sicurezza del paziente; si avvale in particolare di organizzazioni che dispongono della necessaria esperienza in tali ambiti e nell’applicazione delle conoscenze in collaborazione con specialisti del ramo;g. può sostenere progetti nazionali o regionali intesi a promuovere lo sviluppo della qualità;h. sottopone alle autorità competenti e alle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori raccomandazioni in materia di misurazioni della qualità e requisiti generali riguardanti la qualità, segnatamente la qualità dell’indicazione, nonché in materia di misure da adottare nei singoli casi.
2 Su proposta della Commissione federale per la qualità, il Consiglio federale definisce ogni anno gli obiettivi che la Commissione deve perseguire e le modalità per verificarne il raggiungimento.
3 I Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori sono tenuti a comunicare ai terzi incaricati dalla Commissione federale per la qualità i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettere e ed f.
4 I terzi garantiscono l’anonimato dei pazienti.
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della rilevazione, del trattamento e della trasmissione dei dati di cui ai capoversi 3 e 4.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 ([RU 2021 151]; [FF 2016 201]).
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