LAMaI Art. 58b - Commissione federale per la qualità

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 58b LAMaI dal 2025

Art. 58b Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 58b (1) Commissione federale per la qualità

1 Per realizzare i suoi obiettivi in materia di sviluppo della qualità, il Consiglio federale istituisce una commissione (Commissione federale per la qualità) e ne nomina i membri.

2 Il Consiglio federale assicura la rappresentanza equa dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori, degli assicurati, delle organizzazioni dei pazienti nonché degli specialisti.

3 La Commissione federale per la qualità emana un regolamento interno. Vi disciplina segnatamente la propria organizzazione e la procedura per adottare le decisioni. Il regolamento interno necessita dell’approvazione del Dipartimento.

4 La Commissione federale per la qualità emana un regolamento sull’impiego delle risorse. Vi disciplina segnatamente il calcolo delle remunerazioni e degli aiuti finanziari. Il regolamento necessita dell’approvazione del Dipartimento.

5 La Commissione federale per la qualità pubblica le proprie decisioni in forma adeguata.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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