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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)

Art. 58b LStrl dal 2022

Art. 58b Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 58b Accordi d’integrazione e raccomandazioni per l’integrazione

1 L’accordo d’integrazione è stipulato con l’interessato e fissa gli obiettivi, le misure e lo scadenzario della promozione dell’integrazione. Ne disciplina inoltre il finanziamento.

2 Può prevedere in particolare obiettivi concernenti l’acquisizione di competenze linguistiche, l’integrazione scolastica o professionale ed economica, nonché l’acquisizione di conoscenze sulle condizioni di vita, sul sistema economico e sull’ordinamento giuridico svizzeri.

3 Se le autorit? competenti esigono la conclusione di un accordo d’integrazione, il permesso di dimora è rilasciato o prorogato soltanto dopo la conclusione di tale accordo.4 Le autorit? competenti possono rivolgere raccomandazioni per l’integrazione alle persone di cui agli articoli 2 capoversi 2 e 3 e 42.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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