LAMaI Art. 58a - Misure dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori
Art. 58a LAMaI dal 2025

Art. 58a (1) Misure dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori
per lo sviluppo della qualità
1 Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori concludono convenzioni sullo sviluppo della qualità (convenzioni sulla qualità) valide per tutta la Svizzera.
2
3 Le regole per lo sviluppo della qualità si rifanno ai fornitori di prestazioni che forniscono la prestazione assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso.
4 Le convenzioni sulla qualità necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.
5 Se le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori non si accordano su una convenzione sulla qualità, il Consiglio federale stabilisce le regole riguardanti gli ambiti di cui al capoverso 2 lettere a–e e g.
6 I fornitori di prestazioni si attengono alle regole stabilite nelle convenzioni sulla qualità.
7 Il rispetto delle regole per lo sviluppo della qualità è una delle condizioni per esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.