LIVA Art. 58 - Eccezioni all’obbligo di pagare interessi moratori

Einleitung zur Rechtsnorm LIVA:



Art. 58 LIVA dal 2025

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Art. 58 Eccezioni all’obbligo di pagare interessi moratori

Non viene riscosso un interesse moratorio se:

  • a. il debito fiscale è stato garantito mediante depositi in contanti;
  • b. i beni immessi in libera pratica (art. 48 LD (1) ) sono dapprima stati tassati provvisoriamente (art. 39 LD) e, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero;
  • c. (2) i beni tassati con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51 cpv. 2 lett. b, 58 e 59 LD) previa conclusione del regime doganale:
  • 1. sono riesportati, o
  • 2. sono assegnati a un altro regime doganale (art. 47 LD);
  • cbis. (3) in caso di beni tassati con obbligo di pagamento condizionato, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero;
  • d. (4) ...
  • e. i beni devono essere dichiarati periodicamente nella procedura d’imposizione doganale (art. 42 cpv. 1 lett. c LD) o sono tassati successivamente in base a una procedura d’imposizione doganale semplificata (art. 42 cpv. 2 LD) e l’importatore al momento dell’importazione era registrato come contribuente sul territorio svizzero.
  • (1) RS 631.0
    (2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
    (3) Introdotta dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
    (4) Abrogata dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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