LPPC Art. 58 - Uso di propriet? e diritto di requisire

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 58 LPPC dal 2023

Art. 58 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 58 Uso di propriet e diritto di requisire

1 I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi le attivit e gli impianti tecnici delle autorit . L’eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

2 In caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati la protezione civile ha il diritto di requisire alle stesse condizioni dell’esercito.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.