LEF Art. 57e -

Einleitung zur Rechtsnorm LEF:



Art. 57e LEF dal 2025

Art. 57e Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) drucken

Art. 57e Servizio
militare, servizio civile o servizio di protezione civile del
rappresentante legale
(1)

Le disposizioni sulla sospensione sono applicabili anche alle persone ed alle società il cui rappresentante legale si trova in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, fintanto che esse non siano in grado di designare un altro rappresentante.

(1) Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

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