LEF Art. 57b -

Einleitung zur Rechtsnorm LEF:



Art. 57b LEF dal 2025

Art. 57b Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) drucken

Art. 57b Garanzia del pegno
immobiliare
(1)

1 Nei confronti di un debitore, cui è stata concessa la sospensione dell’esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, la garanzia del pegno immobiliare per gli interessi (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC (2) ) si estende a tutta la durata della sospensione. (3)

2 In materia di esecuzione in via di realizzazione del pegno, il precetto esecutivo deve essere notificato anche durante la sospensione se questa dura da almeno tre mesi.

(1) Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57). Vedi anche la nota all’art. 57.
(2) RS 210
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

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