Art. 57 OETV dal 2022

Art. 57 (1) Sospensioni, sistemi di avviamento
1 Sono considerate sospensioni ad aria o sospensioni riconosciute equivalenti le sospensioni conformi ai requisiti specifici del regolamento (UE) n. 1230/2012.
2 Sono ammessi i sistemi di avviamento conformi all’allegato IV del regolamento (UE) n. 1230/2012.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.