Art. 57 LSerFi dal 2024

Art. 57 Emolumenti
1 Per le sue decisioni e prestazioni l’organo di verifica riscuote emolumenti a copertura dei costi.
2 Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. A tal fine si basa sull’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 (1) sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
(1) RS 172.010Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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