Art. 57 LPPC dal 2025

Art. 57 Diritti e obblighi di terzi Proprietari di edifici abitativi e locatari
1 I proprietari di edifici abitativi e i locatari sono tenuti a eseguire le misure loro prescritte.
2 Se viene ordinata l’occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione i posti protetti non utilizzati.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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