LPPC Art. 57 - Proprietari di edifici abitativi e locatari

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 57 LPPC dal 2025

Art. 57 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 57 Diritti e obblighi di terzi Proprietari di edifici abitativi e locatari

1 I proprietari di edifici abitativi e i locatari sono tenuti a eseguire le misure loro prescritte.

2 Se viene ordinata l’occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione i posti protetti non utilizzati.


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