Art. 56a LFPr dal 2024

Art. 56a (1) Contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione
1 La Confederazione può versare contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 28).
2 I contributi coprono al massimo il 50 per cento dei costi computabili dei corsi.
3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il diritto ai contributi, il tasso di contribuzione e i costi computabili dei corsi.
4 Alle persone che frequentano corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori la Confederazione può accordare contributi parziali su domanda. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5143; FF 2016 2701).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Anwendung im Bundesverwaltungsgericht
BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
B-3520/2019 | Subventionierung Berufsbildung | Vorinstanz; Gesuch; Verfügung; Kursgebühren; Gesuchs; Kursanbieterin; Kurse; Berufsprüfung; Bundesverwaltungsgericht; Arbeitgeberin; Quot;; Recht; Beiträge; Zahlungsbestätigung; Parteien; Beschwerdeführers; Unterlagen; Kurskosten; Frist; Gericht; Urteil; Absolventen; Verfahren; Richter; Bildung; Gesuchsteller; Begründung; Anbieter |