Art. 56 LSerFi dal 2024

Art. 56 Supplementi
1 Un supplemento al prospetto deve essere elaborato se, tra l’approvazione del prospetto e la chiusura definitiva di un’offerta pubblica o l’avvio del commercio presso una sede di negoziazione, emergono o sono constatati nuovi fatti che potrebbero influenzare sensibilmente la valutazione dei valori mobiliari.
2 Il supplemento è notificato all’organo di verifica immediatamente dopo che il nuovo fatto è emerso o constatato.
3 L’organo di verifica decide in merito all’approvazione del supplemento entro sette giorni civili al massimo. Il supplemento è pubblicato immediatamente dopo la decisione. Le note di sintesi sono completate con le informazioni contenute nel supplemento.
4 L’organo di verifica tiene un elenco dei fatti che per la loro natura non rendono necessaria un’approvazione del supplemento. I supplementi relativi a tali fatti sono pubblicati contestualmente alla notificazione all’organo di verifica.
5 Se un nuovo fatto secondo il capoverso 1 emerge nel corso di un’offerta pubblica, il termine dell’offerta scade al più presto due giorni dopo la pubblicazione del supplemento. Gli investitori possono ritirare una sottoscrizione o una promessa di acquisto fino allo scadere del termine di sottoscrizione o del termine dell’offerta.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.