LPP Art. 56 - Compiti

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 56 LPP dal 2025

Art. 56 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 56 Fondo di garanzia (1) Compiti

1 Il fondo di garanzia:

  • a. versa sovvenzioni agli istituti di previdenza la cui struttura d’età sia sfavorevole;
  • b. (2) garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolvibili o liquidati trattandosi di averi dimenticati;
  • c. garantisce le prestazioni regolamentari più estese degli istituti di previdenza divenuti insolvibili, in quanto queste prestazioni si fondino su relazioni previdenziali per le quali è applicabile la LFLP (3) ;
  • d. (4) indennizza l’istituto collettore per le spese della sua attività giusta gli articoli 11 capoverso 3bis e 60 capoverso 2 della presente legge, nonché 4 capoverso 2 LFLP e che non possono essere addossate a chi le ha causate;
  • e. copre, in caso di liquidazione totale o parziale durante i cinque anni che seguono l’entrata in vigore della LFLP, l’ammanco di capitale di copertura risultante dall’applicazione di tale legge;
  • f. (5) funge da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento, la trasmissione e la conservazione dei dati conformemente agli articoli 24a–24f LFLP;
  • fbis. (6) funge da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento e la trasmissione di informazioni riguardanti i dati personali dei beneficiari di rendite conformemente all’articolo 58a;
  • g. (7) assume, per l’applicazione dell’articolo 89a, il compito di organismo di collegamento con gli Stati membri della Comunità europea (8) o dell’Associazione europea di libero scambio. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione;
  • h. (9) indennizza la cassa di compensazione dell’AVS per le spese che le derivano dal suo operato secondo l’articolo 11 e che non possono essere riversate su chi le ha causate;
  • i. (10) riscuote presso gli istituti di previdenza la tassa di vigilanza annuale per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza sulle autorità di vigilanza secondo l’articolo 64c capoverso 1 lettera a e la trasferisce, previa deduzione di un importo a copertura delle proprie spese, alla Commissione di alta vigilanza.
  • 2 Le garanzie di cui al capoverso 1 lettera c comprendono al massimo le prestazioni calcolate sulla base di un salario determinante secondo la LAVS (11) , pari a una volta e mezza l’importo limite superiore giusta l’articolo 8 capoverso 1 della presente legge. (12)

    3 Se più datori di lavoro che non hanno fra loro strette relazioni economiche o finanziarie o più associazioni sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, la cassa pensioni insolvibile di ciascun datore di lavoro o di ciascuna associazione è in linea di massima parificata agli istituti di previdenza insolvibili. L’insolvibilità delle casse pensioni affiliate è valutata singolarmente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. (13)

    4 Il Consiglio federale disciplina i presupposti per le prestazioni.

    5 Il fondo di garanzia non garantisce le prestazioni se si ricorre abusivamente al suo obbligo di prestazione.

    6 Il fondo di garanzia tiene una contabilità separata per ciascun compito.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493 509).
    (2) Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384; FF 1998 4409).
    (3) RS 831.42
    (4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).
    (5) Introdotta dal n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384; FF 1998 4409).
    (6) Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
    (7) Introdotta dal n. I 7 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).
    (8) Ora: Unione europea
    (9) Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
    (10) Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
    (11) RS 831.10
    (12) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
    (13) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).

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