OR Art. 559 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 559 OR dal 2025
Art. 559 Diritto agli utili, agli interessi ed all’onorario
1 Ogni socio ha diritto di ritirare dalla cassa sociale gli utili, gli interessi e l’onorario dell’esercizio annuale scaduto.
2 Gli interessi e l’onorario possono essere ritirati già durante l’esercizio annuale, in quanto il contratto lo preveda; gli utili, invece, solo dopo l’approvazione della relazione sulla gestione. (1)
3 In quanto un socio non ritiri gli utili, gli interessi e l’onorario ai quali ha diritto, la sua quota sarà, dopo l’approvazione della relazione sulla gestione, accresciuta del loro importo, purché nessuno degli altri soci faccia opposizione. (1)
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2012 6679]; [FF 2008 1321]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.