Art. 55 CPM dal 2025

Art. 55 Prescrizione dell’azione penale. Termini
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2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121, 153–155, 157 e 158 commessi su fanciulli minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive in nessun caso prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni. (2)
3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
4 La prescrizione dell’azione penale in caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115–117, 121 e 153–155, commessi su fanciulli minori di sedici anni, è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 5 ottobre 2001 (3) e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2013 (Prolungamento dei termini di prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4417; FF 2012 8119).(2) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).
(3) RU 2002 2993, 3146
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.