LPPC Art. 55 - Istruzione di personale insegnante

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 55 LPPC dal 2025

Art. 55 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 55 Istruzione di personale insegnante

1 L’UFPP assicura l’istruzione del personale insegnante della protezione civile.

2 Permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di cui all’articolo 3 di usufruire della sua offerta formativa.

3 Disciplina l’istruzione del personale insegnante della protezione civile e la partecipazione ai servizi d’istruzione della protezione civile da parte del personale insegnante delle organizzazioni partner di cui all’articolo 3.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.