Art. 55 LFPr dal 2022
Art. 55 Contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico
1 Per prestazioni particolari di interesse pubblico s’intendono segnatamente:a. i provvedimenti volti all’attuazione di una parit effettiva tra uomo e donna e i provvedimenti di promozione della formazione e della formazione professionale continua dei disabili (art. 3 lett. c);b. l’informazione e la documentazione (art. 5 lett. a);c. l’allestimento di materiale didattico per minoranze linguistiche (art. 5 lett. b);d. provvedimenti per migliorare la comprensione e gli scambi fra le comunit linguistiche (art. 6);e. provvedimenti a favore di regioni e gruppi sfavoriti (art. 7);f. provvedimenti per integrare nella formazione professionale i giovani con difficolt scolastiche, sociali o linguistiche (art. 7);g. provvedimenti per promuovere la permanenza nella vita attiva e il reinserimento professionale (art. 32 cpv. 2);h. provvedimenti per promuovere il coordinamento, la trasparenza e la qualit dell’offerta di formazione continua (art. 32 cpv. 3);i. promozione di altre procedure di qualificazione (art. 35);j. provvedimenti volti a garantire e ampliare l’offerta di posti di tirocinio (art. 1 cpv. 1).
2 I contributi a favore di prestazioni d’interesse pubblico sono concessi unicamente per prestazioni a lungo termine che non potrebbero essere fornite senza incentivi speciali.
3 Il Consiglio federale può prevedere altre prestazioni d’interesse pubblico per le quali possono essere concessi contributi.
4 Stabilisce i criteri per la concessione dei contributi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.