REDD Art. 54a - Esame congiunto della ricevibilit? e del merito

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 54a REDD dal 2022

Art. 54a Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 54a Esame congiunto della ricevibilit e del merito

1. Quando decide di informare del ricorso la Parte contraente convenuta in virtù dell’articolo 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento, la Camera può parimenti decidere di esaminarne congiuntamente la ricevibilit e il merito, come previsto nell’articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione. In simile caso, le parti sono invitate a pronunciarsi nelle loro osservazioni sulla questione dell’equa soddisfazione e, all’occorrenza, a includervi le loro proposte nella prospettiva di una composizione amichevole. Si applicano mutatis mutandis le condizioni fissate negli articoli 60 e 62 del presente regolamento.2. Se le parti non raggiungono una composizione amichevole o un’altra soluzione e la Camera è convinta, alla luce dei loro rispettivi argomenti, che la causa è ricevibile e matura per il giudizio, essa pronuncia immediatamente una sentenza che comprende la sua decisione sulla ricevibilit .3. Quando la Camera lo ritiene appropriato, essa può, dopo averne informato le parti, pronunciare immediatamente una sentenza che comprende la sua decisione sulla ricevibilit , senza aver preventivamente applicato la procedura prevista al paragrafo 1 del presente articolo.


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