Art. 54 LAgr dal 2025
Art. 54 Produzione vegetale (1) Contributi per singole colture
1 La Confederazione può versare contributi per singole colture al fine di:a. mantenere la capacità di produzione e la funzionalità di singole filiere di trasformazione per garantire un approvvigionamento adeguato della popolazione;b. garantire un approvvigionamento adeguato di alimenti per animali da reddito.
2 Il Consiglio federale definisce le colture e stabilisce l’importo dei contributi.
2bis Fino al 2026, per le barbabietole destinate alla produzione di zucchero è versato un contributo di 2100 franchi per ettaro e anno. Per le barbabietole coltivate secondo le esigenze dell’agricoltura biologica o della produzione integrata, fino al 2026 è versato un contributo supplementare di 200 franchi per ettaro e anno. (2)
3 I contributi possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 (3) sulle dogane.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3463 ][3863]; [FF 2012 1757]).
(2) Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 ([RU 2022 85]; [FF 2021 457], [748]).
(3) [RS 631.0]
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