LSerFi Art. 54 - Prospetti esteri

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 54 LSerFi dal 2024

Art. 54 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 54 Prospetti esteri

1 L’organo di verifica può approvare un prospetto redatto in virtù di norme giuridiche estere se:

  • a. lo stesso è stato redatto in conformit con standard internazionali fissati da organizzazioni internazionali formate da autorit di vigilanza sui valori mobiliari; e
  • b. gli obblighi di informazione, anche con riferimento alle informazioni finanziarie, soddisfano i requisiti della presente legge; una chiusura contabile singola verificata non è necessaria.
  • 2 L’organo di verifica può prevedere che i prospetti approvati secondo determinati ordinamenti giuridici siano considerati approvati anche in Svizzera.

    3 Esso pubblica un elenco dei Paesi la cui approvazione dei prospetti è riconosciuta in Svizzera.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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