Art. 54 LSerFi dal 2024
Art. 54 Prospetti esteri
1 L’organo di verifica può approvare un prospetto redatto in virtù di norme giuridiche estere se:a. lo stesso è stato redatto in conformit con standard internazionali fissati da organizzazioni internazionali formate da autorit di vigilanza sui valori mobiliari; eb. gli obblighi di informazione, anche con riferimento alle informazioni finanziarie, soddisfano i requisiti della presente legge; una chiusura contabile singola verificata non è necessaria.
2 L’organo di verifica può prevedere che i prospetti approvati secondo determinati ordinamenti giuridici siano considerati approvati anche in Svizzera.
3 Esso pubblica un elenco dei Paesi la cui approvazione dei prospetti è riconosciuta in Svizzera.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.