LPPC Art. 54 - Competenze e direttive dell’UFPP

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 54 LPPC dal 2025

Art. 54 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 54 Competenze e direttive dell’UFPP

1 L’UFPP allestisce, in collaborazione con i Cantoni, le basi per un’istruzione unificata.

2 È competente per:

  • a. l’istruzione centralizzata alla condotta degli ufficiali;
  • b. l’istruzione tecnica dei quadri e degli specialisti;
  • c. l’istruzione dei militi impiegati per adempiere compiti di cui all’articolo 35 capoverso 4.
  • 3 L’UFPP può convenire con i Cantoni di svolgere corsi d’istruzione e di perfezionamento per loro conto.

    4 Può permettere ai membri di organizzazioni partner nonché a enti e organizzazioni di cui all’articolo 3 di usufruire della sua offerta formativa.

    5 Disciplina:

  • a. i contenuti dell’istruzione in materia di protezione civile;
  • b. le condizioni per abbreviare i servizi d’istruzione.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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