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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 53e LPP dal 2023

Art. 53e Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 53e (1) Scioglimento dei contratti

1 In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP (2) vi è il diritto alla riserva matematica.

2 Il diritto di cui all’articolo 1 è aumentato di una partecipazione proporzionale alle eccedenze ed è diminuito dei costi di riscatto. L’istituto di assicurazione deve presentare all’istituto di previdenza un conteggio dettagliato e comprensibile.

3 Per costi di riscatto si intendono le deduzioni per il rischio dovuto al tasso di interesse. Se il contratto è durato almeno cinque anni, i costi di riscatto non possono essere dedotti. L’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15 non può essere ridotto nemmeno se il contratto è durato meno di cinque anni.

4 Se il datore di lavoro scioglie il contratto d’affiliazione con il suo istituto di previdenza, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell’attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza, per quanto il contratto d’affiliazione non preveda altrimenti. Se il contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale.

4bis Se il contratto di affiliazione prevede che in caso di suo scioglimento i beneficiari di rendite lascino l’attuale istituto di previdenza, il datore di lavoro può disdire il contratto soltanto se un nuovo istituto di previdenza ha confermato per scritto che riprende i beneficiari di rendite alle stesse condizioni. (3)

5 Se l’istituto di previdenza scioglie il contratto d’affiliazione con il datore di lavoro, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell’attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale.

6 Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale, il contratto d’affiliazione che li concerne è mantenuto. Questo vale anche nel caso in cui l’invalidit? sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto d’affiliazione ma l’incapacit? al lavoro la cui causa ha portato all’invalidit? sia sopraggiunta prima dello scioglimento del contratto d’affiliazione.

7 Il Consiglio federale disciplina l’appartenenza dei beneficiari di rendite se il contratto d’affiliazione è sciolto in seguito all’insolvenza del datore di lavoro.

8 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le esigenze in materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva matematica.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
(2) RS 831.42
(3) Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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