Art. 53 CPC dal 2023

Art. 53 Diritto di essere sentiti
1 Le parti hanno il diritto di essere sentite.
2 Le parti hanno segnatamente il diritto di consultare gli atti e di farsene rilasciare copia, sempre che preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongano.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.