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Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD)

Art. 53 REDD dal 2022

Art. 53 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 53 Procedimento davanti a un Comitato

1. Conformemente all’articolo 28 paragrafo 1 lettera a della Convenzione, il Comitato può, all’unanimit? e in ogni fase della procedura, dichiarare irricevibile un ricorso o stralciarlo dal ruolo della Corte, qualora tale decisione possa essere adottata senza ulteriore esame.2. Se alla luce delle osservazioni sottoposte dalle Parti secondo l’articolo 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento il Comitato ritiene che la causa debba essere esaminata secondo la procedura prevista all’articolo 28 paragrafo 1 lettera b della Convenzione, esso pronuncia all’unanimit? una sentenza che comprende la sua decisione sulla ricevibilit? e, se del caso, sulla questione dell’equa soddisfazione.3. Se il giudice eletto a titolo della Parte contraente interessata non è membro del Comitato, quest’ultimo può, all’unanimit? e in ogni fase della procedura, invitarlo a sedere al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresa l’eventualit? che tale Parte abbia contestato l’applicazione della procedura di cui all’articolo 28 paragrafo 1 lettera b della Convenzione. 4. Le decisioni e le sentenze pronunciate ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 1 della Convenzione sono definitive. Sono motivate. Le decisioni possono contenere una motivazione soltanto sommaria se sono adottate dopo essere state trasmesse da un giudice unico conformemente all’articolo 52a paragrafo 2 del presente regolamento.5. Il cancelliere notifica la decisione del Comitato al ricorrente e alla Parte o alle Parti contraenti interessate, sempre che queste siano state in precedenza informate del ricorso in applicazione del presente regolamento.6. Se il Comitato non adotta né una decisione né una sentenza, trasmette il ricorso alla Camera costituita conformemente all’articolo 52 paragrafo 2 del presente regolamento per la trattazione della causa.7. Le disposizioni degli articoli 42 paragrafo 1 e 79–81 del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, ai procedimenti davanti a un Comitato.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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