Art. 53 LIVA dal 2025
Art. 53 Importazioni esenti da imposta
1 È esente da imposta l’importazione di:a. beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;b. organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell’apposita licenza;c. opere d’arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l’articolo 54 capoverso 1 lettera c;d. beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell’articolo 8 capoverso 2 lettere b–d, g nonché i–l LD (1) ;e. beni secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un’impresa di trasporto aereo ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell’ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell’ambito di una fornitura prima dell’importazione e li utilizzi dopo l’importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 28);f. beni sottoposti al regime d’esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall’imposta per effetto dell’esportazione; se l’imposta è rilevante, l’esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell’articolo 59 sono applicabili per analogia;g. (2) energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;h. beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;i. beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l’articolo 54 capoverso 1 lettera d;j. (3) beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);k. (3) beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l’articolo 54 capoverso 1 lettera e;l. (3) beni trasferiti all’estero secondo il regime d’esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l’articolo 54 capoverso 1 lettera f;m. (6) oro e leghe d’oro secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 12.
2 Il Consiglio federale può esentare dall’imposta sull’importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.
(1) [RS 631.0]
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
(3) (4)
(4) (5)
(5) [RU 2010 1469]
(6) Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 438]; [FF 2021 2363]).
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