CPM Art. 53 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 53 CPM dal 2025

Art. 53 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 53 Assegnamenti al danneggiato

1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:

  • a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
  • b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
  • c. le pretese di risarcimento.
  • 2 Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.

    3 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.


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